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Essendo giunti nell'ultima parte dell'anno è molto importante monitorare una serie di parametri che potrebbero influenzare gli adempimenti fiscali e amministrativi che gli operatori economici dovranno porre in essere nell'anno successivo.

 

Essendo giunti nell’ultima parte dell’anno è molto importante monitorare una serie di parametri che potrebbero influenzare gli adempimenti fiscali e amministrativi che gli operatori economici dovranno porre in essere nell’anno successivo.

Innanzitutto occorrerà verificare il proprio livello di fatturato previsto per stabilire l’obbligo o meno di adottare una periodicità di liquidazione iva mensile o trimestrale, per non trovarsi impreparati o in ritardo nell’anno successivo.

Infatti l’obbligo di adozione della periodicità di liquidazione dell’IVA mensile scatta al superamento di determinati livelli di fatturato nell’anno precedente (400.000 euro per le prestazioni di servizi e 700.000 euro per le altre attività). Il passaggio da una liquidazione IVA trimestrale a quella mensile, non solo porta con sè un più rapido pagamento dell’imposta, ma presuppone anche una riorganizzazione delle procedure amministrative, in quanto la registrazione dei documenti dovrà avvenire nei primi giorni successivi alla chiusura di ciascun mese, per poter effettuare i calcoli dell’IVA da versare entro il giorno 16 del mese successivo.

Il superamento dei medesimi limiti (ma riferiti ai ricavi e non al fatturato) potrebbe far sorgere anche l’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria in luogo della semplificata (solo per i soggetti non costituiti in forma di società di capitali, che invece hanno l’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria), con anche qui conseguenze rilevanti in merito agli aspetti amministrativi che dovranno essere attuati.
Infine, di grande importanza per i professionisti e le imprese individuali di più ridotte dimensioni, è il monitoraggio del livello dei ricavi da qui a fine anno per la possibile adozione del regime forfettario.

Il regime forfettario prevede una serie di agevolazioni amministrative non indifferenti e un regime di tassazione e contribuzione che a volte possono dare vantaggi notevoli.

In base all’attività esercitata sono stati stabiliti dei limiti di reddito annui (non di fatturato) che, se non superati consentono l’adozione (mantenimento) nell’anno successivo del regime forfettario.

Va specificato che i vantaggi del regime forfettario vanno valutati sul caso specifico, ma principalmente sono:
– riconoscimento di una percentuale di costi a forfait in base alla attività svolta, senza necessità di documentazione comprovante
– livello di tassazione al 15% (o 5% per attività start up)
– contribuzione ridotta per iscritti alla gestione commercianti/artigiani
– non applicazione IVA sulle fatture emesse (contemporaneamente venir meno anche della detrazione sugli acquisti)
– minori adempimenti contabili e amministrativi (tra cui anche l’obbligo della fatturazione elettronica)

E’ opportuno pertanto per i professionisti e le ditte che hanno un livello di reddito vicino alle soglie stabilite, monitorare costantemente da qui alla fine dell’anno i ricavi, perchè anche un singolo ricavo, magari poco rilevante, potrebbe compromettere l’adozione del regime agevolato forfettario, con conseguenze fiscali e contabili negative. Ci si potrebbe pertanto trovare in una situazione in cui sia conveniente non eseguire un determinato lavoro o posticiparne l’incasso, perchè tale nuovo ricavo farebbe saltare la possibilità di adozione del regime nell’anno successivo.

Per fare un esempio si è visto che per un professionista, che non abbia costi e che svolga la propria attività nei confronti di privati, potrebbe essere molto più conveniente fiscalmente,avere un livello di ricavi di 29.000 euro anzichè di 33.000. Ovviamente occorre verificare caso per caso, in quanto le variabili da prendere in considerazione sono molteplici.

Non si è voluto toccare per ora l’argomento della nuova flat tax per le partite iva sotto determinati livelli di fatturato, che è sotto i riflettori, e che se approvata potrebbe far cambiare radicalmente le scelte e i limiti sopra visti. Si ritiene infatti che al momento, sia più coerente attendere l’approvazione e l’attuazione di tale norma, che si spera avvenga in tempo utile, per poter essere coordinata con le scelte degli operatori economici.

Tutte le opzioni, i limiti e le altre informazioni riportate sono di tipo generico. Per una valutazione sul singolo caso, che esula dalla regola generale, occorre rifarsi alla normativa specifica di riferimento.

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