L’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il Regime Forfettario
20 Novembre 2024
L’Imposta Municipale Unica o IMU
13 Dicembre 2024

L’imposta di bollo è un’imposta applicata dallo Stato per coprire le spese associate alla richiesta o all’emissione di determinati documenti  (ad esempio certificati, fatture ecc.).

Essendo l’imposta di bollo un tributo alternativo all’IVA, va applicata esclusivamente per i documenti emessi senza applicazione dell’IVA.

L’imposta di bollo di 2 euro è obbligatoria su tutte le fatture che superano i 77,47 euro.

Pertanto, sono soggette a imposta le fatture che riguardano operazioni:

  • fuori campo IVA;
  • escluse da IVA;
  • esenti da IVA;
  • fatture relative a operazioni assimilate alle esportazioni;
  • effettuate da contribuenti in regime di vantaggio ed in regime forfetario.

Non sono invece soggette ad imposta di bollo, le fatture che, seppur non hanno esposizione dell’ IVA per determinati requisiti, sono comunque soggette all’imposta, quali per esempio le fatture emesse in regime di reverse charge;

L’imposta di bollo sulle fatture si paga mediante l’apposizione di una marca da bollo, che va acquistato in tabaccheria, applicato sul documento .

In caso di fattura emessa in modalità cartacea la marca da bollo (acquistabile in tabaccheria) va apposta sull’originale consegnato al cliente (annullata mediante un segno di penna o  una firma) mentre sulla copia che resta all’emittente va indicata la dicitura riportante l’ID della marca da bollo usata sulla fattura consegnata.

Se invece si tratta di fatture elettroniche  il versamento del bollo virtuale deve essere effettuato tramite F24.

Una volta effettuato il calcolo dell’imposta di bollo dovuta (€ 2 x numero di fatture idonee), si dovrà procedere al suo versamento.

Le date entro cui pagare l’imposta di bollo sono:

  • 31 maggio, per le fatture emesse nel primo trimestre (se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, si potrà eseguire entro il 30 settembre);
  • 30 settembre, per le fatture emesse nel secondo trimestre, (se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro , si potrà versare entro il 30 novembre);
  • 30 novembre, per le fatture emesse nel terzo trimestre (ed eventualmente nel primo e secondo trimestre);
  • 28 febbraio dell’anno successivo per le fatture emesse nel quarto trimestre.

Per l’anno 2024 la data di scadenza relativa ai primi tre trimestri (nel caso di importi a debito contenuti) sarà il 2 dicembre (essendo il 30 novembre cadente di sabato).

Come si versa l’imposta di bollo?

Può essere versata in duo modi:

  • Addebito su Iban, sull’apposita funzionalità web del portale si dovrà indicare “Fatture e corrispettivi”;
  • Modello F24, da presentare in via telematica e con appositi codici tributo.

I codici tributo da utilizzare  nel caso di versamento tramite F24 sono i seguenti:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre

L’anno di riferimento da indicare sarà il 2024

Comments are closed.