Entro il 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è giorno festivo) è possibile inviare il Modello IVA 2023 riferito all’anno 2022. Per i soggetti che intendono comunicare i dati della liquidazione periodica del IV trimestre direttamente in dichiarazione, la scadenza è anticipata al 28 febbraio. Dalla compilazione del modello IVA è possibile che emerga un credito per il contribuente. Tale credito può essere alternativamente:
- riportato all’anno successivo con scomputo direttamente nelle liquidazioni periodiche;
- riportato all’anno successivo con utilizzo in compensazione in F24;
- chiesto a rimborso.
Utilizzo del credito nelle liquidazioni periodiche
Nel caso in cui il contribuente decida di usare il credito IVA direttamente in diminuzione dei debiti IVA periodici, dovrà indicare nel rigo Credito anno precedente (VP9) della liquidazione periodica l’importo del credito utilizzato. Si ricorda che, trattandosi di compensazione verticale (cioè IVA con IVA), questo utilizzo del credito non è soggetto a limitazioni sugli importi e può essere effettuato a partire dalla prima liquidazione (mensile o trimestrale) del nuovo anno. Non è inoltre richiesta l’esposizione della compensazione nel modello F24. In particolare, è possibile:
- indicare nel rigo VP9 della LIPE esclusivamente il credito che si desidera utilizzare in compensazione. Ad esempio, supponendo di avere a disposizione un credito annuale 2022 pari a euro 5.000 e un debito (IVA dovuta) per il mese di gennaio 2023 pari a euro 2.000, nel rigo VP9 viene indicato 2.000, in modo da azzerare completamente il saldo del mese di gennaio. Il restante credito annuale pari a euro 3.000 potrà essere utilizzato nei mesi successivi ovvero in compensazione orizzontale in F24. È anche possibile non utilizzare il credito annuale nel mese di gennaio (ad esempio perché la liquidazione del mese chiude a credito) e usarlo direttamente nelle sole liquidazioni dei mesi successivi che presentano un debito da versare;
- indicare nel rigo VP9 della LIPE tutto il credito dell’anno precedente, indipendentemente da quello che viene utilizzato per azzerare o diminuire i debiti periodici. In questo caso, a partire dalla liquidazione del periodo successivo a quello in cui è stato indicato il credito annuale, quest’ultimo confluirà nel saldo del periodo precedente e, quindi, ipotizzando che il credito annuo sia superiore al debito del periodo in cui è stato indicato, la parte rimanente verrà indicata nel rigo VP8, Credito periodo precedente. Ad esempio, supponendo un debito IVA per il mese di gennaio pari a euro 2.000 e un credito annuale pari a euro 5.000, il credito residuo pari a euro 3.000 sarà indicato nella liquidazione di febbraio al rigo VP8, quale credito del periodo precedente. In questa situazione, se in seguito si volesse estromettere quota del credito annuale riportato per poterlo utilizzare in compensazione in F24, nella liquidazione del periodo di riferimento occorrerà indicare l’importo estromesso al rigo VP9, con segno negativo. Si ricorda che la somma tra il totale del credito utilizzato in compensazione verticale nei vari periodi e il credito eventualmente estromesso non deve superare il credito annuo totale disponibile.
Utilizzo del credito in F24
Oltre alla compensazione verticale, è possibile usare il credito annuale IVA anche in compensazione orizzontale, ossia in F24 per diminuire o azzerare i versamenti di altre imposte o contributi. In questa situazione è necessario prestare attenzione all’ammontare del credito utilizzato, infatti sono presenti alcuni limiti agli importi compensabili. In particolare:
- fino a euro 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione, in quanto il credito può essere usato a partire dal 1° gennaio del nuovo anno;
- oltre euro 5.000 sono presenti alcuni requisiti:
- è necessario inviare preventivamente la dichiarazione Iva;
- l’utilizzo del credito può essere effettuato trascorsi almeno 10 giorni dalla data di invio;
- è richiesta l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione. In alcune situazioni è tuttavia previsto un esonero dal visto di conformità: si tratta dei casi in cui il contribuente ha ottenuto un punteggio ISA sufficientemente elevato. In particolare, per il credito annuale 2023 vi è l’esonero dal visto di conformità se per il 2021 (modello REDDITI 2022) si è ottenuto un punteggio ISA almeno pari a 8 ovvero se come media per il 2020 – 2021 (modelli REDDITI 2021 e 2022) si è ottenuto un punteggio ISA almeno pari a 8,5. In queste ipotesi, il limite per la compensazione senza visto di conformità aumenta fino a euro 50.000, ma l’esonero deve essere segnalato nel modello IVA barrando la casella Esonero dall’apposizione del visto di conformità presente nel frontespizio, sezione Firma della dichiarazione.
In entrambe le casistiche esposte, si evidenza che è obbligatorio l’utilizzo del credito tramite modello F24 (anche qualora quest’ultimo risultasse a saldo zero a seguito della compensazione), il quale deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ossia Entratel o Fisconline. Inoltre, occorre verificare il rispetto del limite massimo annuo riguardante tutti i crediti usati in compensazione, che attualmente è pari a 2 milioni di euro.
Si ricorda, infine, che la compensazione orizzontale del credito IVA (così come dei crediti degli altri tributi) non è possibile nel caso in cui il contribuente abbia un ammontare complessivo di debiti iscritti a ruolo (quindi relativi a cartelle di pagamento scadute) superiore a euro 1.500 e riguardanti imposte erariali e accessori (sono esclusi i ruoli su contributi previdenziali e imposte locali). In questa situazione, infatti, è dapprima necessario provvedere al pagamento integrale delle somme iscritte a ruolo, eventualmente utilizzando anche il credito disponibile. La compensazione verticale, al contrario, rimane possibile.
Rimborso del credito
Il credito annuale IVA può essere chiesto a rimborso tramite indicazione dell’opzione nel quadro VX della dichiarazione. In particolare, il credito annuale deve essere superiore a euro 2.582,28 e può essere chiesto a rimborso anche parzialmente. Tale requisito non opera:
- in sede di cessazione dell’attività: in questo caso è possibile la richiesta a rimborso del credito IVA di qualsiasi ammontare;
- nell’ipotesi di presenza di credito nella dichiarazione in cui si chiede il rimborso e nelle dichiarazioni relative ai due anni precedenti, ossia nel caso in cui siano state presentate tre dichiarazioni consecutive tutte a credito. In questa situazione, è possibile chiedere a rimborso il minore dei crediti emergenti nelle tre dichiarazioni. Se il credito chiesto a rimborso risulta inferiore a quello che scaturisce dall’ultima dichiarazione presentata, la restante parte potrà essere riportata all’anno successivo.
Negli altri casi, in aggiunta all’ammontare minimo del credito, è necessario che sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
- aliquota media sulle operazioni attive inferiore a quella sugli acquisti;
- effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni;
- riferimento dell’IVA chiesta a rimborso ad acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, ovvero a spese per studi e ricerche;
- prevalenza di operazioni fuori campo IVA ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72;
- operazioni effettuate da soggetti non residenti e identificati in Italia direttamente o tramite rappresentate fiscale.
Il rimborso del credito annuale è libero per importi fino a euro 30.000. Oltre tale soglia, è necessario distinguere tra:
- soggetti a rischio: soggetti che svolgono l’attività da meno di due anni ovvero hanno ricevuto avvisi di accertamento da cui risulta una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta superiore al 10% fino a euro 150.000, 5% fino a euro 1.500.000, 1% oltre;
- altri soggetti.
Per i soggetti non a rischio il credito iva è rimborsato in presenza di idonea garanzia ovvero in assenza di garanzia ma con apposizione del visto di conformità e con dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente di possesso di requisiti di solidità patrimoniale e continuità aziendale e di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. Per i soggetti a rischio, al contrario, è necessario prestare idonea garanzia, che può essere rappresentata da una cauzione in titolo di Stato oppure da una fideiussione rilasciata da una banca o assicurazione per una durata di tre anni dall’esecuzione del rimborso.
Si segnala, infine, che il medesimo regime premiale ISA visto nell’ipotesi di compensazione orizzontale opera anche nel caso di rimborso: il limite oltre il quale è richiesto il visto di conformità o la garanzia viene aumentato a euro 50.000.