Come ogni anno, le società di capitali sono chiamate a versare tramite F24 la tassa per la vidimazione dei libri sociali.
La tassa deve essere corrisposta da SRL, SPA e SAPA, anche se in liquidazione volontaria o soggette a procedure concorsuali, purché vi sia obbligo di tenuta dei libri sociali. Sono escluse le cooperative, i consorzi e le società sportive dilettantistiche.
Con riferimento alle società neocostituite nel 2023, la tassa è già stata versata in sede di atto notarile. Tuttavia, si evidenzia che, nel caso di società costituita a fine 2022 con chiusura del primo esercizio al 31 dicembre 2023 (c.d. esercizio allargato), la tassa risulta dovuta per anno solare e, pertanto, dovrà essere versata.
La scadenza per il versamento è il 16 marzo 2023, eventuale versamento tardivo può essere sanato mediante ravvedimento operoso.
La tassa è dovuta in un importo fisso suddiviso in due scaglioni a seconda dell’ammontare del capitale sociale (o fondo di dotazione) della società:
Tale importo è deducibile ai fini IRES e IRAP.
Occorre precisare che l’ammontare di capitale sociale di riferimento è assunto alla data del 1° gennaio 2023. Eventuali variazioni successive al 1° gennaio non rilevano per l’anno in corso.
Il versamento avviene tramite ordinario F24, con anche la possibilità di compensazione con altri crediti tributari. Il codice tributo da indicare è 7085, mentre come anno di riferimento occorre inserire 2023 (per l’anno in corso). Si sottolinea che, a partire dal giorno successivo alla scadenza, cioè dal 17 marzo, occorre esibire prova del pagamento in sede di vidimazione dei libri sociali ad opera di notai o registro imprese.