Il decreto crescita bis ha introdotto quale nuova tipologia di società la “start up innovativa”.
Tale tipologia di società rispettando determinati requisiti può essere iscritta in un’apposita sezione del registro imprese delle Camere di Commercio e potrà godere di importanti benefici.
La ratio di questa norma è la volontà di adottare politiche rivolte alla crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione giovanile.
Ci soffermiamo in questa prima parte sui requisiti che una società deve avere per poter chiedere l’iscrizione (all’atto della costituzione o in un momento successivo) nella sezione delle start up innovative.
I requisiti formali per l’iscrizione nell’apposito registro sono:
– essere un soggetto costituito sotto forma di società di capitali (Srl, Spa o Sapa) o società cooperative
– svolgere la propria attività da non più di 60 mesi
– essere fiscalmente residente in Italia oppure in un altro paese dell’Unione Europea (o in uno stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo) ma avere una sede produttiva o una filiale in Italia
– non essere quotata
– non sviluppare un valore della produzione, a partire dal secondo esercizio e per tutta la durata del regime di start up innovativa, superiore ai 5 milioni di euro
– non distribuire utili, affinchè questi siano reinvestiti in azienda e fungano da garanzia nei confronti di terzi
– non essere una realtà nata da operazioni di riorganizzazione aziendale (scissioni, cessioni di rami d’azienda etc etc)
Per potersi definire innovativa inoltre la società dovrà contenere nel proprio oggetto sociale, in modo esclusivo o prevalente, lo svolgimento di attività legate allo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (non si intende solo il mondo digitale, ma qualsiasi settore economico, compreso il processo produttivo)
Oltre ai requisiti formali, la società dovrà rispettare anche determinati requisiti sostanziali, cioè dovrà essere in possesso di almeno una delle tre caratteristiche specificatamente indicate nel decreto:
– essere titolare o depositaria di una privativa industriale
– avere una quota di dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, pari almeno ai 2/3, in possesso di laurea magistrale (o pari almeno a 1/3 se trattasi di titoli di dottorato di ricerca o iscritti ad un dottorato)
– avere un livello di costi per ricerca e sviluppo almeno 15% del maggior valore tra costo della produzione e valore della produzione