L’approccio dei nuovi ISA

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l Decreto Legge 119/2018 ha portato importanti novità per i soggetti che hanno pendenze con l'Agenzia della Riscossione (ex Equitalia), per poter sanare la propria situazione debitoria.

 

Gli ISA (o indici sintetici di affidabilità fiscale) sono i nuovi modelli che, dal 2018 (quindi per le dichiarazioni dei redditi che si andranno a presentare nel corso del 2019) sostituiranno gli studi di settore, con i quali si passa da un approccio di tipo accertativo ad un approccio basato sulla compliance.

Senza entrare nel merito di quelle che sono le sostanziali differenze nella costruzione dei due modelli, possiamo analizzare quelle che sono le differenze che emergono nel risultato finale, nell’applicazione dei due diversi modelli.

Infatti, a differenza degli studi di settore, dove si giungeva ad un risultato di congruità/coerenza ai quali era collegato un possibile adeguamento (quindi una maggiore base imponibile da dichiarare), i modelli ISA determinano un punteggio finale di affidabilità fiscale.

Il risultato finale è classificato su una scala di valori che va da 1 a 10, ed in base al voto raggiunto presuppone determinate conseguenze per il contribuente.

Punteggi basi (da 0 a 6): porta il contribuente a poter essere selezionato nell’ambito delle strategie di controllo della GdF e della AdE.

Punteggi da 6 a 8: porta il contribuente a non essere tra le priorità nell’ambito delle strategie di controllo, ma nemmeno a godere di alcun beneficio premiale, che vedremo in seguito.

Oltre al punteggio di 8, spettano al contribuente una serie di “premi” che diventano sempre più numerosi al crescere del punteggio.

Punteggio da 8 a 8,5: riduzione dei termini di accertamento di un anno e abolizione dell’obbligo di visto di conformità per l’utilizzo dei crediti derivanti da Modelli IVA 2020 (fino a 50.000 euro), Modelli TR 2020 (fino a 50.000 euro) Redditi e Irap 2019 (fino a 20.000 euro).

Punteggio da 8.5 a 9: oltre ai precedenti, viene meno la possibilità per gli organi controllanti di effettuare accertamenti basati su presunzioni semplici.

Punteggio oltre il 9: oltre ai precedenti, viene meno l’applicazione della disciplina riguardanti le società di comodo/in perdita sistematica e il redditometro può essere applicato solo se il reddito complessivo accertabile eccede i 2/3 quello dichiarato

Il contribuente, avrà poi comunque la possibilità di “migliorare” il proprio punteggio finale, dichiarando dei maggiori redditi (e versando ovviamente le relative imposte/contributi)

Essendo un modello basato su variabili, che vengono calcolate dal software collegato sulla base dei dati che inseriti all’interno dei vari campi previsti, occorrerà prestare molta attenzione alla compilazione, in quanto anche un banale errore di compilazione (inserire un valore errato, sbagliare il campo in cui inserire un determinato valore etc etc) potrebbero portare ad un risultato finale nettamente inferiore a quello reale, penalizzando in modo importante il contribuente.

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