La finanziaria 2023, ai commi 231 – 251 dell’art. 1 prevede la possibilità di effettuare una definizione agevolata, c.d. “rottamazione-quater”, delle cartelle di pagamento affidate all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Possono essere “rottamate” le somme affidate all’Agenzia delle Riscossioni a titolo di capitale e di rimborso spese (singoli carichi) nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022, compresi quelli non ancora notificati, già oggetto di rateazione o su cui era già stata richiesta una precedente “rottamazione”.
È possibile estinguere la cartella versando le somme a titolo di debito, senza alcuna sanzione o interesse, al netto di quanto già pagato in precedenza.
Il pagamento può avvenire:
I versamenti possono essere effettuati mediante domiciliazione su conto corrente, tramite i moduli precompilati forniti direttamente dall’Agenzia delle Entrate o recandosi presso uno sportello dell’Agenzia della Riscossione.
Per poter usufruire della definizione agevolata, è necessario presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2023. La domanda deve essere compilata online tramite il sito dell’Agenzia delle Riscossioni, nell’area riservata (accedendo con SPID, CIE o CNS) oppure nell’area pubblica. Oltre ai dati anagrafici, viene richiesto di inserire il numero della cartella, il numero eventuale di rate nonché un documento di identità e una dichiarazione sostitutiva di certificazione scaricabile dalla stessa pagina di compilazione della domanda.
Dopo aver presentato la domanda il contribuente riceve:
L’esito di accoglimento o diniego della domanda di definizione agevolata verrà comunicata al contribuente entro il 30 giugno 2023. In caso di diniego, la comunicazione conterrà le relative motivazioni; in caso di accoglimento, invece, verrà indicato quanto dovuto insieme al piano di versamento (unica soluzione o rateale) e ai moduli per procedere al pagamento.
In merito agli effetti che si producono a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, merita di essere evidenziato che i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi, l’Agenzia non può iniziare nuove azioni esecutive e, nel caso si tratti di debiti contributivi, viene rilasciato il DURC regolare a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi dell’agevolazione.