Nell’ambito delle società di capitali, la revisione legale dei conti può essere, a seconda delle previsioni normative, obbligatoria o facoltativa. In particolare, per le Società per Azioni e, di rimando, per le Società in Accomandita per Azioni, l’art. 2409-bis del Codice civile prevede che la revisione sia esercitata da un revisore o da una società di revisione. Nel caso in cui la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione può essere svolta dal collegio sindacale, se composto interamente da revisori. Per questo tipo di società, quindi, la revisione risulta essere sempre obbligatoria.
Per le Società a Responsabilità Limitata, occorre fare riferimento all’art. 2477 del Codice civile. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è generalmente facoltativa, tuttavia, nel caso in cui vengano soddisfatte alcune condizioni, tale nomina diviene obbligatoria.
Il Codice civile prevede tre situazioni in cui scatta l’obbligo di controllo e revisione:
La lettera c), comma 2, dell’art. 2477 c.c. è stata oggetto di diverse revisioni negli ultimi anni: dapprima, il Codice della Crisi di Impresa (D.Lgs. 14/2019) aveva diminuito il valore dei tre limiti dimensionali e previsto che l’obbligo sarebbe scattato al superamento di uno solo degli stessi; in seguito, il DL 32/2019 era intervenuto sulla materia alzando nuovamente il valore dei tre limiti, pur mantenendoli più bassi rispetto alla normativa precedente al 2019.
Attualmente, l’art. 2477 c.c. prevede che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o revisore sussiste, oltre ai due casi precedentemente indicati e contenuti nelle lettere a) e b) del comma 2, al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
Anche l’applicazione del nuovo art. 2477 c.c. è stata oggetto di diversi differimenti: la scadenza era originariamente stata individuata a 9 mesi dall’entrata in vigore della disposizione contenuta nel Codice della Crisi d’Impresa (quindi al 16 dicembre 2019), ma tale data, tramite una serie di rinvii, è stata posticipata di anno in anno, fino ad arrivare alla scadenza attuale. Al momento, salvo proroghe dell’ultimo istante, l’obbligo di nomina per le S.R.L. che soddisfano la condizione in oggetto trova applicazione a partire dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 e, pertanto, generalmente aprile o giugno 2023. Nello specifico, l’art. 2477 c.c. prevede che la nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dall’assemblea che, approvando il bilancio, constata il superamento di uno dei limiti dimensionali. Se l’assemblea non provvede, l’organo di controllo o revisore sarà nominato dal tribunale su segnalazione di qualunque soggetto interessato.
Poiché la normativa, allo stato attuale, prevede che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o revisore sia applicabile a partire dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, si ritiene che al fine della verifica del superamento dei limiti dimensionali occorre fare riferimento agli esercizi 2022 e 2021.
In merito alle soglie previste, per il controllo numerico è possibile fare riferimento a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 in tema di determinazione della dimensione aziendale.
Il totale dell’attivo si riferisce all’attivo dello stato patrimoniale, mentre i ricavi delle vendite e delle prestazioni corrispondono alla voce A.1 del conto economico redatto seguendo i principi contabili, pertanto al netto dei vari resi, sconti, abbuoni e premi, dell’imposta sul valore aggiunto e delle «altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari».
Maggiori complicazioni si riscontrano nel caso dei dipendenti. Innanzitutto, occorre specificare che per occupati si intendono «i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa [il Libro Unico del Lavoro] e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria». Sono inclusi nel calcolo anche i soci che svolgono attività regolare nell’impresa, purché percepiscano compensi differenti rispetto a quelli previsti a seguito della partecipazione negli organi amministrativi della società. Non si considerano i contratti di apprendistato e le persone con contratto di formazione o di inserimento, nonché i congedi di maternità, paternità e parentali.
Ai fini della verifica del limite dei dipendenti, è necessario fare riferimento alle ULA, le Unità Lavorative-Anno: ciascun dipendente avrà valore di 1 ULA se impiegato a tempo pieno per tutto l’anno, ovvero di una frazione di ULA se impiegato part-time per tutto l’anno. In quest’ultimo caso, occorrerà utilizzare il rapporto tra le ore previste dal contratto part-time e quelle indicate dal contratto collettivo di riferimento. Esemplificando, se un contratto part-time prevede 20 ore settimanali a fronte delle 40 ore previste dal contratto di riferimento, il dipendente sarà conteggiato come 0,5 ULA (20 / 40).
Qualora un dipendente presti il proprio lavoro per una frazione di anno, si dovrà moltiplicare la sua unità lavorativa per il numero di mesi in cui ha lavorato, considerando un mese l’attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. Riprendendo l’esempio indicato dal D.M. 18/2005 si ha:
Tipologia | Numero dipendenti | Unità lavorative | Tempo (anno) | Unità lavorative-anno |
Dipendenti a tempo pieno | 120 | 120 * 1 = 120 | 12/12 = 1 | 120 * 1 = 120 |
Dipendenti a tempo pieno per una frazione di anno (1 per 9 mesi e 10 per 4 mesi) | 11 | 1 * 1 = 1
10 * 1 = 10 |
9/12 = 0,75
4/12 = 0,33 |
1 * 9/12 = 0,75
10 * 4/12 = 3,33 |
Dipendenti part-time (20 ore su 40) per tutto l’anno | 6 | 6 * 20/40 = 3 | 12/12 = 1 | 3 * 1 = 3 |
Dipendenti part-time (20 ore su 40) per una frazione di anno (2 per 9 mesi) | 2 | 2 * 20/40 = 1 | 9/12 = 0,75 | 1 * 9 /12 = 0,75 |
La fondazione nazionale dei commercialisti, nel documento del 15 gennaio 2016, ha specificato che il numero dei dipendenti medi occupati viene effettuato su base giornaliera, rendendo in questo modo possibile calcolare anche le frazioni di mesi.
Nel caso in cui la società risulti superare uno dei limiti dimensionali di cui all’art. 2477 c.c. per due esercizi consecutivi, poiché la nuova norma trova applicazione a partire dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, il primo bilancio che dovrà essere sottoposto a revisione sarà quello chiuso al 31 dicembre 2023.
La Società a Responsabilità Limitata che, secondo quanto previsto dall’art. 2477 c.c., è obbligata alla nomina dell’organo di controllo, dispone di tre possibili alternative:
L’art. 2477 c.c. specifica che, nel caso in cui l’obbligo di nomina dell’organo di controllo derivi dal superamento dei limiti dimensionali, tale previsione cessa di essere applicabile quando, per tre esercizi consecutivi, la società non supera alcuno dei limiti indicati.