Il superbonus 110%, introdotto dal DL n. 34/2020, è stato oggetto di numerosi interventi legislativi che ne hanno da un lato inasprito i requisiti di accesso e di documentazione, dall’altro variato le tempistiche. Le più recenti modifiche sono state apportate dal DL 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, e dalla Finanziaria 2023.
La normativa precedente prevedeva per i condomìni e per gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari la possibilità di fruire della detrazione al 110% per lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023. Le nuove regole, al contrario, prevedono una progressiva riduzione della percentuale di detrazione già a partire dal 1° gennaio 2023. Pertanto, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti per l’accesso al superbonus, per i lavori effettuati su condomìni e da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa su edifici composti da 2 a 4 unità familiari, le detrazioni allo stato attuale possono essere così riassunte:
Merita di essere evidenziato che tali detrazioni sono applicabili anche ad eventuali interventi effettuati dai singoli condòmini sulle abitazioni di loro proprietà e facenti parte del condominio, ovvero dalle singole persone fisiche nel caso di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari.
La riduzione della detrazione dal 110% al 90% per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 su condomìni ed edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari incontra alcune specifiche deroghe previste dalle norme. In particolare, sarà possibile continuare a beneficiare della detrazione al 110% per le spese sostenute nel 2023 e relative a:
In alternativa, per i medesimi interventi, è possibile usufruire della detrazione al 110% per le spese sostenute nel 2023 anche nel caso in cui:
Anche gli interventi effettuati da persone fisiche su singole unità abitative (c.d. “villette”) sono stati oggetto di modifica da parte del legislatore. Per questi interventi è possibile fruire della detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati eseguiti almeno il 30% dei lavori complessivi (come da dichiarazione del tecnico asseveratore).
In merito agli interventi che non rientrano nel caso precedente e avviati nel 2023, la detrazione spettante a partire dal 1° gennaio 2023 risulta ridotta al 90%. Tuttavia, occorre rispettare alcuni requisiti aggiuntivi:
Ai fini della verifica del superamento della soglia di reddito familiare di riferimento, occorre considerare quanto disposto dal comma 8-bis.1 dell’art. 119 DL n. 34/2020. Pertanto, il reddito di riferimento va calcolato:
Volendo esemplificare, il calcolo del coefficiente che andrà a dividere la somma dei redditi complessivi è pari a:
Componenti nucleo familiare |
Coefficiente |
Contribuente |
1 |
Contribuente + coniuge, soggetto legato da unione civile o convivente |
1 + 1 = 2 |
Contribuente + coniuge, soggetto legato da unione civile o convivente + 1 figlio a carico |
1 + 1 + 0,5 = 2,5 |
Contribuente + coniuge, soggetto legato da unione civile o convivente + 2 figli a carico |
1 + 1 + 1 = 3 |
Contribuente + coniuge, soggetto legato da unione civile o convivente + 3 (o più) figli a carico |
1 + 1 + 2 = 4 |
Contribuente + 1 figlio a carico |
1 + 0,5 = 1,5 |
Considerando quindi un coefficiente di 2,5 (terzo caso della tabella sopra riportata), il reddito complessivo, calcolato come indicato, per poter fruire della detrazione al 90% dovrà essere inferiore a 37.500 euro, infatti 37.500 / 2,5 = 15.000, ossia il limite di reddito familiare di riferimento previsto dalla norma.