Definizione Agevolata Avvisi di Irregolarità

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La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (finanziaria 2023) con i commi da 153 a 159 dell’art. 1 definisce le modalità per la definizione agevolata delle comunicazione di irregolarità (o “avvisi bonari”).

Comunicazioni oggetto dell’agevolazione

Possono essere oggetto di definizione agevolata le comunicazioni di irregolarità che:

  1. si riferiscono ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 (in genere quindi agli anni 2019, 2020, 2021) e:
    • al 1° gennaio 2023 non è ancora scaduto il termine dei 30 giorni (90 giorni in caso in avviso telematico) per il pagamento dell’intera somma o della prima rata se si opta per la rateazione, oppure
    • sono recapitate dopo il 1° gennaio 2023.
  2. sono riferite a qualsiasi periodo di imposta e al 1° gennaio 2023 è ancora in corso il pagamento rateale scelto in passato, senza che sia intervenuta alcuna causa di decadenza dalla rateazione.

Definizione delle comunicazioni non scadute

Per le comunicazioni indicate nel primo punto, ossia non scadute al 1° gennaio 2023 oppure notificate dopo tale data, è possibile effettuare la definizione agevolata versando entro i termini ordinari (30 giorni dal ricevimento della comunicazione o 90 giorni in caso di avviso telematico):

  • le somme dovute a titolo di imposta o contributi previdenziali;
  • gli interessi e le somme aggiuntive così come riportate nella comunicazione;
  • la sanzione ridotta al 3% (in luogo di quella originaria del 10%).

Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in rate trimestrali, di cui la prima con scadenza entro 30 (o 90) giorni dal ricevimento dell’avviso.

Definizione delle comunicazioni oggetto di rateazione

Nel caso in cui al 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso la rateazione di una comunicazione di irregolarità ricevuta precedentemente e riferita a un qualsiasi periodo di imposta, è possibile usufruire della definizione agevolata per la parte di debito non ancora versato.

In particolare, per determinare il debito residuo occorre sottrarre al debito originario indicato nell’avviso bonario la quota di debito di ciascuna delle rate scadute entro il 31 dicembre 2022, anche se le stesse non sono ancora state pagate. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 1/E del 13 gennaio 2023, evidenzia che dette rate scadute ma non ancora pagate dovranno essere corrisposte, nella misura originariamente prevista (ossia senza alcuna agevolazione), entro la scadenza della rata successiva, pena la decadenza dalla rateazione. Il comma 157 inoltre prevede che le somme già riscosse sono acquisite a titolo definitivo, quindi nessun rimborso può essere chiesto per quanto già versato.

Dopo aver calcolato il debito residuo, occorre applicare allo stesso la sanzione del 3%.

Gli importi così ottenuti, insieme agli interessi originariamente dovuti e indicati nella comunicazione di irregolarità, devono essere versati alternativamente:

  • importo originario della comunicazione superiore a 5.000 euro: è necessario che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste nell’originario piano di rateazione;
  • importo originario della comunicazione inferiore a 5.000 euro: la nuova norma consente di rivedere il piano di rateazione in forza dell’innalzamento da 8 a 20 del numero massimo di rate anche per questi importi (in precedenza, per importi inferiori ai 5.000 euro era previsto un massimo di 8 rate trimestrali). Pertanto, il numero di nuove rate trimestrali potrà essere pari al massimo a 20 rate sottratte quelle che sono già scadute. Supponendo di eseguire il pagamento rateale di una comunicazione per la quale sono state previste 8 rate di cui 2 già scadute, il versamento di quanto dovuto potrà avvenire in massimo 20 – 2 = 18 rate trimestrali.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3,5% annuo. Per agevolare i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito un foglio excel per calcolare l’importo delle varie rate.

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