La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (finanziaria 2023) con i commi da 100 a 105 dell’art. 1 ripropone la possibilità per alcuni soggetti di effettuare la cessione/assegnazione agevolata di beni ai soci che in passato era stata prevista dalla finanziaria 2016.
L’agevolazione in esame trova applicazione per le operazioni compiute entro il 30 settembre 2023.
I soggetti che posso procedere alla cessione/assegnazione di beni ai propri soci sono le società di persone commerciali e le società di capitali. Nello specifico, si tratta di:
Rimangono escluse le società non residenti e gli enti non commerciali.
Con riferimento ai destinatari dell’operazione, si sottolinea che:
Possono essere oggetto dell’agevolazione in esame i beni immobili diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo del TUIR (ossia diversi dai beni immobili strumentali per destinazione) ed i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Si tratta, pertanto, dei beni immobili strumentali per natura, non utilizzati direttamente per lo svolgimento dell’attività di impresa, dei beni immobili destinati alla vendita (c.d. immobili “merce”), dei beni immobili ad uso abitativo che concorrono a formare il reddito dell’impresa ai sensi dell’art. 90 TUIR (c.d. beni “patrimonio”) e dei beni mobili non strumentali, rimanendo quindi esclusi, ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse.
Con l’aiuto della citata circolare 26/E è possibile specificare alcune casistiche con riferimento ai beni immobili:
I vantaggi derivanti dall’agevolazione in esame possono riassumersi da un lato nell’applicazione di un’imposta sostitutiva sul valore della plusvalenza, dall’altro, nel caso di beni immobili, nella possibilità di considerare, su richiesta della società, quale valore normale del bene il valore catastale rivalutato (a cui viene applicato il relativo moltiplicatore) in luogo del valore di mercato.
Nello specifico, la base imponibile a cui applicare l’aliquota dell’imposta sostitutiva si ottiene:
Per la determinazione del valore normale del bene, occorre considerare che:
In merito, infine, all’individuazione del costo fiscalmente riconosciuto, la citata circolare 26/E specifica che occorre fare riferimento all’art. 110 comma 1 TUIR. Pertanto, nel caso di beni soggetti ad ammortamento, il costo fiscalmente riconosciuto è pari alla differenza tra il costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri di diretta imputazione, e le quote di ammortamento fiscalmente dedotte. Nel caso, invece, di beni merce, valutati quali rimanenze di magazzino, il costo fiscalmente riconosciuto è pari al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri di diretta imputazione, se le rimanenze sono valutate col criterio del costo specifico, negli altri casi al valore ottenuto facendo riferimento ad una situazione di magazzino, relativa ai beni trasferiti, redatta alla data dell’operazione.
Se viene esercitata l’opzione di calcolare il valore normale sulla base della rendita catastale e la base imponibile assume valore negativo, la relativa minusvalenza non è deducibile.
L’agevolazione consente di versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP. L’aliquota è nella generalità dei casi pari all’8%, ma viene aumentata al 10,5% nel caso in cui la società non risulti operativa in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’operazione.
Il versamento dell’imposta avviene in due rate: il 60% entro il 30 settembre 2023 e il restante 40% entro il 30 novembre 2023.
L’agevolazione in esame non ha effetto sull’applicazione dell’IVA, che seguirà quindi le regole ordinarie previste per il bene oggetto dell’operazione.
Con riferimento alle altre imposte indirette, si sottolinea che le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Sia nel caso di cessione che nel caso di assegnazione, la data di compimento dell’operazione viene assunta quale momento iniziale ai fini della rilevanza della plusvalenza ex art. 67 TUIR. Pertanto, nel caso di immobile ad uso abitativo, non “prima casa”, in seguito ceduto dal socio, il quinquennio di osservazione da considerare per la verifica della rilevanza della plusvalenza decorre a partire dalla data di effettuazione della cessione o assegnazione agevolata.
Nell’ipotesi di effettuazione di cessione agevolata, in capo al socio non si determina né la distribuzione di utile né la modifica del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Tuttavia, occorre sottolineare che, a differenza dell’assegnazione, il costo fiscalmente rilevante del bene ceduto con l’agevolazione (da utilizzare come riferimento per il calcolo delle plusvalenze nei casi di successive cessioni) risulta pari al corrispettivo pattuito, indipendentemente dal valore normale scelto dalla società per il calcolo dell’imposta sostitutiva.
In via preliminare, occorre considerare che nel caso di assegnazione di beni ai soci è necessario il rispetto della par condicio tra gli stessi, sulla base delle rispettive quote di partecipazione al capitale della società. Ciò significa che, nella situazione che vede l’assegnazione agevolata di un bene immobile, è possibile assegnare il bene in comunione, ovvero prevedere per i soci che non ricevono tale bene una distribuzione equivalente di riserve di utili o di capitale. È inoltre possibile assegnare contestualmente sia beni agevolati che beni non agevolati.
A fronte dell’assegnazione di un bene a un socio, si determina nella contabilità della società una corrispondente diminuzione del suo patrimonio netto. Tale diminuzione può avvenire mediante utilizzo di riserve di utili o di capitale, con differenze sugli effetti in capo al socio. In tutti i casi, per il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato, punto di riferimento per eventuali successive cessioni, assume rilevanza il valore di mercato o catastale optato dalla società come base per il calcolo dell’imposta sostitutiva. Inoltre, stante la non applicazione in capo al socio dell’art. 47 TUIR, il pagamento dell’imposta sostitutiva operato dalla società risulta definitivo e liberatorio per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione, con effetti, tuttavia, limitati alla differenza tra i maggiori valori dei beni assegnati e il loro valore contabile fiscalmente riconosciuto su cui è stata corrisposta l’imposta sostitutiva che si considera prelevata a titolo definitivo.
L’Agenzia delle Entrate, nella citata circolare 26/E, con successivi chiarimenti nella circolare 37/E del 2016 nonché nella risoluzione 100/E del 2017, differenzia a seconda che si tratti di socio di società di capitali oppure di società di persone.
Nella prima situazione si distingue tra:
Come è possibile osservare, in tutte le casistiche espose l’effetto liberatorio da successiva imposizione fiscale è limitato alla sola base imponibile che è stata assoggettata ad imposta sostitutiva. Merita di essere sottolineato il fatto che, data la non operatività del comma 1 dell’art. 47 TUIR, secondo cui si presumono distribuite prioritariamente le riserve di utili, è possibile deliberare per l’utilizzo di riserve di capitale, anche in presenza di riserve di utili disponibili. Nel caso di attribuzione di riserve in sospensione di imposta, le stesse si considerano liberate previo versamento di un’imposta sostitutiva del 13%.
Nell’ipotesi di società di persone, infine, a prescindere dal tipo di riserva utilizzata, si verifica sempre una rideterminazione, con le medesime modalità delle società di capitali, del costo fiscale della partecipazione.
Il comma 100 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 estende le medesime previsioni viste nei casi di assegnazione e cessione agevolate alle società commerciali che si trasformano in società semplici entro la stessa data del 30 settembre 2023.
In merito ai requisiti per poter usufruire dell’agevolazione in esame, occorre specificare che:
Le aliquote, le scadenze e le modalità di calcolo della base imponibile per l’imposta sostitutiva rimangono invariate rispetto a quelle nelle ipotesi di assegnazione e cessione agevolata.
Con riferimento agli effetti in capo alla società semplice risultante dalla trasformazione, si sottolinea che:
Inoltre, come specificato dalla circolare 26/E, la trasformazione agevolata in società semplice non interrompe la decorrenza del quinquennio di osservazione ai fini dell’imponibilità delle plusvalenze immobiliari ex art 67 comma 1, lettera b TUIR.
Infine, con riguardo agli effetti in capo al socio della società semplice, il comma 103 dell’art. 1 della legge di bilancio specifica che il valore della partecipazione nella società trasformata deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva, riducendo così la successiva plusvalenza in caso di vendita della partecipazione stessa.