Le novità del regime forfetario dal 2023

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La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (finanziaria 2023) con il comma 54 dell’art. 1 interviene e apporta modifiche alla disciplina del regime forfetario contenuta nella legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, viene innalzato il limite di ricavi/compensi al di sotto del quale è possibile accede al regime agevolato e viene introdotto un limite massimo di ricavi/compensi superato il quale il regime cessa di avere applicazione dall’anno nel corso del quale si è verificato il superamento.

Innalzamento del limite dei ricavi/compensi a 85.000 euro

La prima novità riguarda l’aumento del limite di ricavi/compensi che permettono l’accesso al regime agevolato, il quale passa da 65.000 euro a 85.000 euro. Per i contribuenti che hanno aperto la partita IVA in corso d’anno, il limite deve essere ragguagliato al periodo dall’attribuzione della partita IVA al termine dell’anno. Poiché per l’accesso al regime occorre verificare il limite con riferimento all’anno precedente, nel 2023 potranno applicare il regime forfetario i titolari di partita IVA che, fermo restando il rispetto degli altri requisiti, nel 2022 non hanno avuto ricavi/compensi superiori alla nuova soglia di 85.000 euro, eventualmente ragguagliata. Ciò determina un ampliamento dei contribuenti che possono utilizzare il regime agevolato, infatti coloro che nel 2022 hanno registrato ricavi/compensi superiori a 65.000 euro ma inferiori a 85.000 euro e che, quindi, col vecchio limite sarebbero fuoriusciti dal regime, ora potranno continuare ad applicarlo per il 2023.

Superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi

La seconda novità della finanziaria 2023 con riferimento al regime forfetario riguarda l’introduzione di una causa di uscita dal regime in corso d’anno. Infatti, riprendendo la disposizione che in passato era in vigore per il regime dei minimi, viene inserito un limite di ricavi/compensi, pari a 100.000, superato il quale il contribuente perde i vantaggi del regime forfetario già dall’anno in corso. Pertanto, se nel 2023 un titolare di partita IVA in regime agevolato superasse tale limite, il reddito dell’intero anno sarà determinato secondo le regole “tradizionali”, mentre dovrà versare l’IVA, e adempiere a tutti gli obblighi ad essa collegati, a partire dall’operazione che ha determinato il superamento. Se, al contrario, il contribuente dovesse registrare ricavi/compensi tra 85.000 euro e 100.000 euro potrà permanere nel regime forfetario per il 2023 e dovrà applicare il regime ordinario o semplificato dall’anno successivo.

Gli altri requisiti, che di seguito si riepilogano brevemente, rimangono invariati.

Requisiti di accesso al regime:

  • limite annuale di ricavi/compensi, eventualmente ragguagliato: 85.000 euro;
  • limite spese annue per lavoro dipendente e collaboratori: 20.000 euro.

Cause ostative al regime:

  • adozione di regimi speciali IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito (ad esempio: attività agricole e connesse, editoria, rivendita di beni usati);
  • non residenza in Italia;
  • effettuazione in via prevalente o esclusiva di cessione di fabbricati o terreni edificabili;
  • partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari, ovvero controllo diretto o indiretto di S.R.L. che svolgono attività economica riconducibile a quella svolta dall’imprenditore/professionista;
  • esercizio prevalente dell’attività (percentuale superiore al 50% sui ricavi/compensi) verso datori di lavoro con cui sono in corso o erano in corso nei due anni precedenti rapporti di lavoro, ovvero verso soggetti a loro riconducibili, ad eccezione di coloro che iniziano una nuova attività dopo aver terminato il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di una professione;
  • percezione, nell’anno precedente, di redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro, ad eccezione del caso in cui il rapporto di lavoro è cessato.

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