Il 18 marzo prossimo è in scadenza il versamento del saldo IVA 2018 risultante dal modello IVA 2019.
L’importo da versare potrà essere versato con diverse modalità:
– unica soluzione entro il 18/03
– rateizzazione a partire dal 18/03 ed estendibile fino a novembre, quindi per 9 rate; in tal caso verrà applicato un interesse mensile dello 0,33%
– differimento alla data di versamento delle imposte derivanti dal modello UNICO e cioè il 01/07; in tal caso verrà applicato un interesse mensile dello 0,40% a partire da marzo
– rateizzazione a partire dal 01/07 ed estendibile fino a novembre, quindi per 6 rate; in tal caso verrà applicato un interesse mensile dello 0,33% per la rateizzazione e del 1,60% (0,40% per 4 per i mesi di differimento)
– differimento alla data di versamento posticipato delle imposte derivanti dal modello UNICO e cioè il 31/07; in tal caso verrà applicato un interesse mensile dello 0,40% a partire da marzo
– rateizzazione a partire dal 31/07 ed estendibile fino a novembre, quindi per 5 rate; in tal caso verrà applicato un interesse mensile dello 0,33% per la rateizzazione, del 1,60% (0,40% per 4 per i mesi di differimento) e del 0,40% per l’ulteriore differimento al 31/07
Il versamento dovrà essere eseguito con il codice tributo 6099 anno 2018 e indicando nel campo rateazione alternativamente 0101 (in caso di versamento in una unica soluzione) n°rata (campi 1 e 2) e numero complessivo rate (campi 3 e 4) in caso di rateazione. Occorrerà utilizzare il codice tributo 1668 per l’indicazione degli interessi dovuti per la rateazione.
Occorre infine ricordare, che i soggetti che sono passati dal regime ordinario al regime forfettario a partire dal 2019, dovranno versare in sede di saldo anche quanto dovuto per la rettifica della detrazione iva sui beni ammortizzabili. Tale rettifica và infatti operata direttamente nella dichiarazione IVA e concorre alla formazione del saldo IVA dovuto.