Acconto Enpap 2018 – Scadenza 1 Marzo

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l Decreto Legge 119/2018 ha portato importanti novità per i soggetti che hanno pendenze con l'Agenzia della Riscossione (ex Equitalia), per poter sanare la propria situazione debitoria.

 

Il primo marzo è prevista la scadenza per il versamento dell’acconto 2018 dovuto all’Enpap dagli psicologi iscritti all’ente già dal 2017 (gli psicologi che si sono iscritti a partire dal 2018, invece verseranno l’importo complessivo dovuto per l’anno, in sede di saldo).

Il calcolo per il versamento può essere eseguito direttamente dalla pagina riservata delsito dell’enpap.

Le possibilità di calcolo per il versamento sono due:

metodo storico: si versa in sede di acconto il 70% (sia per quel che riguarda il contributo soggettivo che l’integrativo) dell’importo complessivamente dovuto per il 2017, oltre al contributo di maternità, fissato per il 2018 in euro 105.

metodo previsionale: si calcola il 70% di acconto, non sulla base dei dati dichiarati per il 2017, ma sulla base dei dati (reddito netto e corrispettivi) previsti per il 2018.

Il metodo previsionale risulta favorevole esclusivamente a quei soggetti che nel 2018 hanno conseguito redditi e corrispettivi inferiori rispetto all’anno precedente, cosa che porta quindi al versamento di un acconto inferiore rispetto a quello calcolato con il metodo storico. Inoltre per poter utilizzare tale seconda metodologia di calcolo, occorre conoscere con precisione i risultati previsti per l’anno 2018.

Da ricordare poi, che indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato, esistono dei minimali annui di versamento, che sono pari a:

– euro 780 per il contributo soggettivo

– euro 60 per il contributo integrativo

Questi minimali possono essere derogati solo da soggetti che si trovano in determinate casistiche quali:

– soggetti che svolgono attività di lavoro dipendente, ultra 57enni pensionati da altro ente, soggetti che hanno avuto un periodo di inattività (per malattia o maternità a rischio) nel 2018 di almeno 6 mesi, pensionati enpap (dal 2018 o prima) riduzione a metà

– under 35, che si trovano nel primo triennio di iscrizione: minimale ridotto ad un terzo

– soggetti che prevedono di avere un reddito inferiore ai 1560 euro: minimale ridotto ad un quinto

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