Il ravvedimento speciale 2023

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La finanziaria 2023 ha previsto, nell’ambito della c.d. tregua fiscale, la possibilità di sanare mediante ravvedimento speciale le violazioni sostanziali (sulla distinzione tra violazioni formali e sostanziali si rimanda al precedente articolo) presenti nelle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.

Ambito applicativo

L’istituto si presenta come una estensione del normale ravvedimento operoso. Rientrano nell’ambito applicativo del ravvedimento speciale le violazioni:

  • riguardanti tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
  • non ancora contestate alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata;
  • riferite a dichiarazioni regolarmente presentate (ossia presentate nei termini ovvero tardive entro i 90 giorni) per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.

Rimangono pertanto escluse dalla norma in esame le violazioni:

  • riferite a dichiarazioni omesse (ossia dichiarazioni non presentate ovvero trasmesse oltre i 90 giorni dal termine previsto);
  • già contestate alla data di pagamento tramite atto di liquidazione, accertamento, contestazione o irrogazione delle sanzioni;
  • riferite al quadro RW (attività finanziarie / patrimoniali estere);
  • formali, per le quali è stata prevista apposita norma;
  • definibili con le altre previsioni della legge di bilancio (es. definizione agevolata degli avvisi bonari).

Inoltre, per espressa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate nella circolare 2/E del 27 gennaio 2023, sono escluse dal ravvedimento speciale anche tutte quelle violazioni rilevabili tramite la c.d. liquidazione delle dichiarazioni (controlli ex art. 36-bis TUIR e 54-bis D.P.R. 633/72), anche se i relativi avvisi bonari non sono ancora stati recapitati alla data di ipotetico versamento del ravvedimento speciale ovvero non sono agevolabili con altre previsioni della legge di bilancio. Perciò, si ritiene che non possano fruire del ravvedimento speciali gli omessi versamenti, i quali dovranno essere sottoposti al normale ravvedimento operoso.

Infine, merita di essere evidenziato che sono sanabili, accanto alle violazioni per dichiarazione infedele, anche le c.d. violazioni prodromiche non assorbite nella regolarizzazione della relativa dichiarazione (ad esempio l’omessa o tardiva fatturazione che ha influito sul calcolo dell’IVA o delle imposte sui redditi). Nel caso di ravvedimento speciale non è applicabile il cumulo giuridico.

Perfezionamento della sanatoria

Al fine di sanare le violazioni soggette a ravvedimento speciale è necessario:

  1. rimuovere le violazioni;
  2. effettuare il versamento tramite F24 dell’imposta e degli interessi dovuti, nonché della sanzione ridotta a 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Entrambi i punti precedenti devono essere effettuati entro il 30 settembre 2023 (il termine originario del 31 marzo 2023 è stato prorogato ad opera del c.d. Decreto Bollette). Il pagamento può avvenire in unica soluzione ovvero in un massimo di 8 rate trimestrali scadenti ogni anno il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre (le rate successive alla prima per il 2023 scadono, secondo quanto previsto dal Decreto Bollette, il 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre 2023). Sulla rata successiva alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Si sottolinea che, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 2/E del 2023, in caso di rateazione non trova applicazione l’art. 15-ter D.P.R. 602/73, pertanto:

  • in caso di mancato pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro la scadenza della rata successiva si verifica la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo delle somme non versate;
  • la decadenza dalla reazione ricorre anche in caso di lieve inadempimento (versamento della prima rata con ritardo non superiore a 7 giorni ovvero insufficiente versamento per un ammontare inferiore al 3% e comunque inferiore a euro 10.000).

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