La finanziaria 2023 ha previsto, nell’ambito della c.d. tregua fiscale, la possibilità di sanare mediante ravvedimento speciale le violazioni sostanziali (sulla distinzione tra violazioni formali e sostanziali si rimanda al precedente articolo) presenti nelle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.
L’istituto si presenta come una estensione del normale ravvedimento operoso. Rientrano nell’ambito applicativo del ravvedimento speciale le violazioni:
Rimangono pertanto escluse dalla norma in esame le violazioni:
Inoltre, per espressa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate nella circolare 2/E del 27 gennaio 2023, sono escluse dal ravvedimento speciale anche tutte quelle violazioni rilevabili tramite la c.d. liquidazione delle dichiarazioni (controlli ex art. 36-bis TUIR e 54-bis D.P.R. 633/72), anche se i relativi avvisi bonari non sono ancora stati recapitati alla data di ipotetico versamento del ravvedimento speciale ovvero non sono agevolabili con altre previsioni della legge di bilancio. Perciò, si ritiene che non possano fruire del ravvedimento speciali gli omessi versamenti, i quali dovranno essere sottoposti al normale ravvedimento operoso.
Infine, merita di essere evidenziato che sono sanabili, accanto alle violazioni per dichiarazione infedele, anche le c.d. violazioni prodromiche non assorbite nella regolarizzazione della relativa dichiarazione (ad esempio l’omessa o tardiva fatturazione che ha influito sul calcolo dell’IVA o delle imposte sui redditi). Nel caso di ravvedimento speciale non è applicabile il cumulo giuridico.
Al fine di sanare le violazioni soggette a ravvedimento speciale è necessario:
Entrambi i punti precedenti devono essere effettuati entro il 30 settembre 2023 (il termine originario del 31 marzo 2023 è stato prorogato ad opera del c.d. Decreto Bollette). Il pagamento può avvenire in unica soluzione ovvero in un massimo di 8 rate trimestrali scadenti ogni anno il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre (le rate successive alla prima per il 2023 scadono, secondo quanto previsto dal Decreto Bollette, il 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre 2023). Sulla rata successiva alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
Si sottolinea che, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 2/E del 2023, in caso di rateazione non trova applicazione l’art. 15-ter D.P.R. 602/73, pertanto: